Quali sono le principali differenze tra un centro medico privato e uno pubblico?
Strutture mediche pubbliche e private
Quando si parla delle strutture mediche, si fa spesso confusione in merito agli aspetti che caratterizzano un centro medico privato da uno pubblico. Si pensa, infatti, che le due realtà siano molto simili tra loro, dato che se cerco un centro medico a Verona o in qualsiasi altra città, come Milano o Roma, sia quello pubblico che quello privato mi offriranno circa gli stessi servizi nell’ambito della salute e dell'assistenza medica. Mettendo però da parte per un attimo la terminologia, potremo trovare una serie di caratteristiche distintive che le faranno risultare come due realtà piuttosto differenti. Ma quali sono questi elementi che le distinguono? Quali sono le principali differenze tra un centro medico privato e uno pubblico? Di seguito andiamo a riportare alcune osservazioni riguardanti queste due tipologie di strutture mediche.
Le caratteristiche di un centro medico pubblico: quali gli aspetti che lo rendono tale?
Il termine centro medico pubblico, di per se identifica una struttura che nasce come luogo predisposto ad attività sanitaria aperta a tutti i cittadini e in generale a tutti coloro che hanno necessità di ricevere una visita o effettuare un intervento sanitario. Per tale ragione una struttura medica pubblica è soggetta a una serie di norme specifiche che delineano tutti gli aspetti che la caratterizzano, dalla tipologia di locali idonei ad esercitare la professione fino alle attività stesse che vengono svolte. La normativa del 1955 stabiliva che fosse il sindaco ad avere il potere di autorizzare l'apertura di un centro medico pubblico. Il decreto legge 229/99, conosciuto anche come riforma Bindi, ha apportato molti cambiamenti radicali all'interno del Sistema Nazionale Sanitario, stabilendo che siano le singole regioni a determinare le modalità e i termini per la richiesta di apertura di una struttura medica pubblica.
Un altro elemento che caratterizza un centro medico pubblico è la sua organizzazione complessa, in cui la presenza del professionista (in questo caso il medico o il tecnico) non è fulcro del sistema e nemmeno l'elemento prevalente che determina la creazione del centro. Rispetto a un centro medico privato, il rispetto di determinate normative permette a quello pubblico di svolgere non solo le attività più semplici ma anche quelle più complesse, come ad esempio le endoscopie, utilizzare apparecchiature elettromedicali che determinano un certo rischio, prelievi, iniezioni, interventi di chirurgia e altre tecniche di tipo invasivo e semi-invasivo.
Le caratteristiche di un centro medico privato: normativa e differenze dal pubblico
Quando ci si riferisce a un centro medico privato, sorgono inevitabilmente una serie di domande riguardanti la sua apertura e le normative di riferimento. A questo punto prima di comprendere quali sono le caratteristiche che lo differenziano da un centro medico pubblico è importante considerare che la definizione di centro medico privato o anche di studio medico privato non è prevista in nessuna specifica norma di legge, ma è stata data negli anni dalla giurisprudenza. Quello che caratterizza una struttura medica privata è il concetto di professione. Infatti le attività che vengono svolte all'interno del centro sono strettamente collegate alla figura del medico e dello specialista. Si avvicina per certi aspetti più ad un'attività di tipo intellettuale che a quella imprenditoriale. Per questo se si cercano alcuni riferimenti normativi si riporta l'art 2229 del codice civile, che regola i principi di base dell'attività intellettuale a cui si avvicina il concetto di quella medica privata. Non sono strutture aperte al pubblico e spesso si vanno a far coincidere con parte di un'abitazione del medico che effettua le visite. Uno studio medico privato non prevede particolari tipologie di autorizzazioni, dato che da un punto di vista legale, un medico o un odontoiatra è già abilitato a fornire cure e assistenza. Dal punto di vista amministrativo quindi tutti i medici possono aprire un centro privato. La riforma Bindi con il Dlsg 229/99 al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce però che se vengono svolte particolari tipologie di attività che siano invasive o semi invasive, che prevedono l'utilizzo di macchinari diagnostici pericolosi per la salute, sarà necessaria l'autorizzazione sanitaria in base alla regione di appartenenza.